Art. 17 · Artisti e sportivi
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Art. 17

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Artisti e sportivi

In vigore dal 4 dic 2024
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle prestazioni indicate al paragrafo 1, svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo o di sportivo, sia quando detti redditi sono attribuiti al medesimo artista o sportivo oppure ad un'altra persona, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate interamente o principalmente con fondi pubblici del primo Stato contraente, o se dette prestazioni sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti.
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