Art. 11 · Interessi
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Art. 11

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Interessi

In vigore dal 4 dic 2024
INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a) l'8 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se gli interessi sono pagati ad una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento; b) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a una sua suddivisione politica o ente locale, alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente, oppure gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati dal Governo dell'altro Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale, dalla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure da un ente pubblico o da un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un beneficiario effettivo degli interessi residente in Cina, sono esenti dall'imposta italiana, qualora l'emittente sia la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, o la Società italiana per le imprese all'estero - Simest. 5. Ai fini del presente Articolo, il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei titoli di credito od obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 14. 7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
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