Accordo
Art. 1
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In vigore dal 4 dic 2024
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese,
Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale, Nell'intento di concludere un Accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di treaty-shopping finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),
Hanno convenuto quanto segue:
SOGGETTI
1. Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini del presente Accordo, i redditi derivati da, o mediante, un'entità o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato Contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di detto Stato, come i redditi di un residente di detto Stato.
3. Il presente Accordo non limita l'imposizione dei propri residenti da parte di uno Stato contraente, salvo per quanto riguarda i benefici accordati ai sensi del paragrafo 2 dell', del paragrafo 2 dell', e degli .
Storico versioni
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