Art. VIII · Opponibilità; Risoluzione delle controversie
Termini e condizioni

Art. VIII

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Opponibilità; Risoluzione delle controversie

In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO VIII - OPPONIBILITÀ; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Sezione 8.01. Opponibilità (a) I diritti e gli obblighi delle parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto saranno validi e opponibili in conformità ai loro termini, nonostante eventuali disposizioni di legge locale contraria. Nessuna delle parti di tali accordi potrà in alcun caso far valere l'invalidità o l'inopponibilità di una qualsiasi disposizione degli stessi per qualsiasi motivo. (b) Ferma restando qualsiasi altra disposizione dei presenti Termini e Condizioni Standard, del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto, la Mutuataria, il Garante e ciascuna Soggetto del Progetto prendono atto che la Banca avrà il diritto di applicare le Policy e Procedure Operative, ivi inclusa qualsiasi Azione Esecutiva o Azione di Divulgazione ivi prevista, in relazione alle accuse di Pratiche Vietate riguardanti il Progetto ( comprese le operazioni finanziate o cui si propone di essere finanziate, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento). Sezione 8.02. Obblighi del Garante Gli obblighi del Garante ai sensi del Accordo di garanzia non saranno estinti se non a seguito di un adempimento e solo nella misura di tale adempimento. Tali obblighi non saranno soggetti ad alcuna preventiva notifica o richiesta di pagamento alla, o azione nei confronti della, Mutuataria o di qualsiasi Soggetto del Progetto, nè ad alcuna preventiva notifica o richiesta al Garante in relazione ad inadempimento della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto, e non saranno inficiati dal verificarsi di alcuna delle seguenti circostanze: qualsiasi proroga, tolleranza o concessione effettuata in favore della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto; qualsiasi azioni o mancato avvio di azioni, o ritardo nell'esercizio delle stesse, di qualsiasi diritto, potere o rimedio nei confronti della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto o in relazione a qualsiasi garanzia inerente al Finanziamento; qualsiasi modifica o estensione delle previsioni di cui alle disposizioni del Contratto di Finanziamento o di un Accordo di Progetto secondo i termini dello stesso; o il mancato rispetto da parte della Mutuataria o di un'Entità del Progetto di qualsiasi requisito di legge, regolamento o ordine del Garante o di una suddivisione politica o agenzia del Garante. Sezione 8.03. Mancato Esercizio dei Diritti Nessun ritardo nell'esercizio, o omissione nell'esercizio, di qualsiasi diritto, potere o rimedio spettante a una delle parti ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto in caso di inadempimento pregiudicherà tale diritto, potere o rimedio o potrà essere interpretato come una rinuncia allo stesso o un'acquiescenza a tale inadempimento; nè l'azione di tale parte in relazione a qualsiasi inadempimento, o l'acquiescenza a qualsiasi inadempimento, pregiudicherà o comprometterà qualsiasi diritto, potere o rimedio di tale parte in relazione a qualsiasi altro o successivo inadempimento. Sezione 8.04. Risoluzione delle Controversie (a) Le parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto si adopereranno per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia tra una o più di esse e la Banca derivante da tali accordi o dalla loro violazione, risoluzione o invalidità o altrimenti collegata ad essi. A tal fine, su iniziativa di una delle parti di tali accordi, l'altra o le altre parti si incontrerà/anno tempestivamente con la parte che ha avviato la procedura per discutere di tale controversia e, ove richiesto per iscritto dalla parte che ha avviato la procedura, risponderà/anno per iscritto a qualsiasi comunicazione scritta presentata dalla parte che ha avviato la procedura in merito a tale controversia. (i) Il numero di arbitri sarà tre. (ii) L'autorità che ha il potere di nomina ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL è il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato. (iii) Nel caso in cui il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato debba nominare un arbitro, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato sarà libero di individuare qualsiasi soggetto che ritenga idoneo ad agire come arbitro ai sensi degli articoli 9.2 e/o 9.3 del Regolamento arbitrale UNCITRAL. (iv) La sede dell'arbitrato sarà L'Aia. (v) La lingua da utilizzare nei procedimenti arbitrali sarà l'inglese. (vi) Il diritto applicabile dal tribunale arbitrale sarà il diritto pubblico internazionale, le cui fonti a tal fine si intendono essere: (A) l'Accordo Istitutivo della Banca e gli obblighi derivanti dai trattati che sono reciprocamente vincolanti per le parti; (B) le disposizioni di tutte le convenzioni e i trattati internazionali ( che siano o meno direttamente vincolanti per le parti) generalmente riconosciuti come codificati o trattati alla stregua di norme vincolanti di diritto consuetudinario applicabili agli Stati e alle istituzioni finanziarie internazionali, a seconda dei casi; (C) altre forme di prassi internazionale, compresa la prassi degli Stati e delle istituzioni finanziarie internazionali, di portata, conformità e durata tali da creare obblighi giuridici; e (D) principi generali di diritto applicabili. (vii) In deroga alle disposizioni del Regolamento arbitrale UNCITRAL, il tribunale arbitrale non sarà autorizzato ad adottare misure cautelari o preliminari anteriori al lodo nei confronti della Banca e nessuna delle parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto potrà presentare dinnanzi un'autorità giudiziaria una richiesta di misure cautelari o preliminari anteriori al lodo nei confronti della Banca. (viii) Il tribunale arbitrale avrà l'autorità di prendere in considerazione e includere in qualsiasi procedimento, decisione o lodo qualsiasi disputa o controversia debitamente presentata ad esso dalla Banca, dalla Mutuataria, dal Garante o da qualsiasi Soggetto del Progetto nella misura in cui tale disputa ci controversia derivi dal Contratto di Finanziamento, dal Accordo di garanzia o da qualsiasi Accordo di Progetto; tuttavia, fatto salvo quanto sopra, nessun'altra parte o altra controversia potrà essere riunita o consolidata nel procedimento arbitrale. (c) Ferme restando le disposizioni della presente Sezione, nulla di quanto contenuto nei presenti Termini e Condizioni Standard o nel Contratto di Finanziamento, nel Accordo di garanzia o in qualsiasi Accordo di Progetto potrà operare o essere considerato quale rinuncia a o altra modifica di qualsivoglia immunità, privilegio o esenzione della Banca ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile. (d) In qualsiasi procedimento arbitrale derivante dal Contratto di Finanziamento, dal Accordo di garanzia o da qualsiasi Accordo di Progetto, una certificazione della Banca relativa ad un importo dovuto alla stessa ai sensi di tale contratto costituirà una evidenza prima facie del relativo importo.
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