Art. VII · Sospensione e cancellazione; accelerazione della scadenza
Termini e condizioni

Art. VII

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Sospensione e cancellazione; accelerazione della scadenza

In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO VII - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE; ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA Sezione 7.01. Sospensione (a) Qualora si verifichi e sia in essere uno dei seguenti eventi, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, sospendere, in tutto o in parte, il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni ai sensi del Finanziamento: (i) la Mutuataria non abbia proceduto al pagamento (nonostante il fatto che tale pagamento potesse essere effettuato dal Garante o da una terza parte) del capitale o degli interessi o di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi di: (A) il Contratto di Finanziamento; (B) qualsiasi altro contratto di finanziamento o garanzia tra la Banca e la Mutuataria; oppure (C) qualsivoglia obbligo di rimborso o obbligo analogo della Mutuataria derivante da una garanzia concessa o da un altro impegno finanziario di qualsiasi tipo assunto dalla Banca nei confronti di terzi con il consenso della Mutuataria; (ii) il Garante non abbia proceduto al pagamento del capitale, degli interessi o di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi di: (A) l'Accordo di garanzia; (B) qualsiasi altro contratto di finanziamento o di garanzia con la Banca; o (C) qualsiasi obbligo o obbligo analogo del Garante derivante da una garanzia concessa o da un altro impegno finanziario di qualsiasi tipo assunto dalla Banca nei confronti di terzi con il consenso del Garante; (iii) la Mutuataria o il Garante (inclusa una suddivisione politica o amministrativa degli stessi) non abbia adempiuto a qualsiasi altro obbligo nei confronti della Banca ai sensi di un accordo tra la Mutuataria o il Garante, o qualsiasi relativa suddivisione politica o amministrativa, e la Banca, o ai sensi dell'articolo 21.2 dell'Accordo Istitutivo della Banca; (iv) un Soggetto del Progetto non abbia adempiuto ad alcuno dei suoi obblighi ai sensi di un Accordo di Progetto; (v) la Banca abbia sospeso, in tutto o in parte, il diritto della Mutuataria o del Garante di presentare richieste di Erogazione ai sensi di qualsiasi altro contratto di finanziamento con la Banca a causa del mancato adempimento da parte della Mutuataria o del Garante di uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi di tale contratto o di qualsiasi accordo di garanzia con la Banca; (vi) si sia verificata una situazione straordinaria a seguito di eventi che abbiano avuto luogo successivamente alla data del Contratto di Finanziamento che inficino realizzabilità del Progetto o la capacità della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o dell'Accordo di Progetto; (vii) le Erogazioni siano vietate in virtù di una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; (viii) il Membro sia stato sospeso dalla sua qualità di membro della Banca, o abbia cessato di esserne membro, o abbia inviato alla Banca una comunicazione di recesso dalla qualità di membro; (ix) la Mutuataria (diverso dal Membro) o qualsiasi Soggetto del Progetto (o qualsiasi altra entità responsabile dell'attuazione di qualsiasi parte del Progetto) abbia cessato di esistere nella medesima forma giuridica che lo stesso abbia alla data del Contratto di Finanziamento; (x) si sia verificato uno dei seguenti eventi in relazione a qualsiasi finanziamento indicato nel Contratto di Finanziamento da erogarsi in relazione al Progetto (il "Cofinanziamento") da parte di un finanziatore (diverso dalla Banca) (il "Cofinanziatore"): (A) Ove il Contratto di Finanziamento specifichi la data entro la quale l'accordo con il Co-finanziatore avente ad oggetto il Co-finanziamento (l' "Accordo di Cofinanziamento") debba entrare in vigore, l'Accordo di Cofinanziamento non sia entrato in vigore entro tale data, o una data successiva stabilita per iscritto dalla Banca (il "Termine per il Co-finanziamento"); restando inteso, tuttavia, che le disposizioni del presente sottoparagrafo non troveranno applicazione, a seconda dei casi, qualora la Mutuataria, il relativo Soggetto del Progetto o il Garante confermino, in termini di gradimento per la Banca, di avere la disponibilità di fondi adeguati ai fini del Progetto provenienti da altre fonti a termini e condizioni coerenti con gli obblighi della Mutuataria, del relativo Soggetto del Progetto e del Garante ai sensi del Contratto di Finanziamento, del relativo Accordo di Progetto e del Accordo di garanzia; (B) Fatto salvo il successivo paragrafo (C): (X) il diritto di ricevere i proventi del Co-finanziamento sia stato sospeso, cancellato o risolto in tutto o in parte, ai sensi dei termini dell'Accordo di Co-finanziamento; o (Y) il Cofinanziamento sia scaduto prima della scadenza stabilita; o (C) Il paragrafo (B) del presente paragrafo non troverà applicazione qualora la Mutuataria, il relativo Soggetto del Progetto o il Garante dimostrino in termini di gradimento per la Banca che: (X) tale sospensione, cancellazione, risoluzione o anticipazione della scadenza non sia stata causata dal mancato adempimento da parte del beneficiario del Co-finanziamento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dell'Accordo di Co-finanziamento; e (Y) siano disponibili fondi adeguati ai fini del Progetto rinvenienti da altre fonti a termini e condizioni coerenti con obblighi della Mutuataria, del relativo Soggetto del Progetto e del Garante ai sensi del Contratto di Finanziamento, del relativo Accordo di Progetto e del Accordo di garanzia; (xi) ove la Mutuataria non sia un membro della Banca, il verificarsi di qualsiasi modifica sostanziale negativa della condizione della Mutuataria rispetto a quella rappresentata dalla Mutuataria alla data del Contratto di Finanziamento prima della relativa Data di Efficacia; (xii) qualsiasi dichiarazione resa dalla Mutuataria, da un Soggetto del Progetto o dal Garante in relazione al Contratto di Finanziamento, al relativo Accordo di Progetto o al Accordo di garanzia sia inesatta o fuorviante sotto qualsiasi aspetto sostanziale; (xiii) a giudizio della Banca, la natura giuridica, la proprietà o il controllo della Mutuataria (diversa dal Membro) o del Soggetto del Progetto (o di qualsiasi altra entità responsabile dell'attuazione di qualsiasi parte del Progetto) vengano a mutare rispetto a quelli di cui alla data del Contratto di Finanziamento o dell'Accordo di Progetto in modo tale da influenzare materialmente e negativamente la capacità della Mutuataria o dell'Entità del Progetto (o di altra entità) di adempiere a qualsiasi obbligo derivante o assunto ai sensi del Contratto di Finanziamento o dell'Accordo di Progetto, o di realizzare gli obiettivi del Progetto; (xiv) il verificarsi di uno degli eventi specificati nella Sezione 7.06(c), 7.06(d) o 7.06(e); (xv) la Banca abbia sospeso o altrimenti modificato l'accesso alle risorse della Banca da parte del Membro in virtù di una decisione del Consiglio dei Governatori (Board of Governors) della Banca ai sensi dell'articolo 8.3 dell'Accordo Istitutivo della Banca; (xvi) in conformità alle proprie Policy e Procedure Operative, la Banca abbia stabilito che la Mutuataria (diversa dal Membro), il Soggetto del Progetto o una Collegata delle medesime siano state incluse nell'elenco della Banca di soggetti o entità non idonei ad aggiudicarsi un contratto finanziato dalla Banca o a ricevere finanziamenti dalla Banca, come riportato sul sito web della Banca; o (xvii) il verificarsi di qualsiasi altro evento indicato dal Contratto di Finanziamento come rilevante ai fini della presente Sezione. (b) Il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni continuerà ad essere sospeso in tutto o in parte, a seconda dei casi, fino a quando l'evento o gli eventi che abbiano causato la sospensione siano cessati, fatto salvo il caso in cui la Banca non abbia comunicato alla Mutuataria che il diritto di effettuare Erogazioni sia stato ripristinato; restando tuttavia inteso che il diritto di effettuare Erogazioni sarà ripristinato solo nella misura e alle condizioni specificate in tale comunicazione e che tale comunicazione non potrà intendersi come pregiudicare o limitare alcun diritto, potere o rimedio della Banca in relazione a qualsiasi altro evento successivo descritto nella presente Sezione. Sezione 7.02. Cancellazione da parte della Banca (a) Ove in qualsivoglia momento la Banca determini, previa consultazione con la Mutuataria e il Garante, che un importo del Finanziamento non sarà necessario per finanziare i costi del Progetto da finanziarsi con i proventi del Finanziamento, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tale importo del Finanziamento. All'Ultima Data di Disponibilità, l'eventuale Importo Disponibile residuo sarà cancellato automaticamente. (b) Qualora il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni di una parte del Finanziamento sia sospeso per un periodo ininterrotto di trenta giorni, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tale importo del Finanziamento. (c) Ove in qualsiasi momento la Banca stabilisca che: (i) l'acquisizione di un bene non sia conforme alle procedure stabilite o a cui si fa riferimento nel Contratto di Finanziamento e la Banca stabilisca l'importo delle spese relative a tale bene che sarebbero state altrimenti ammissibili al finanziamento mediante i proventi del Finanziamento; oppure (ii) i fondi utilizzati nell'ambito del Finanziamento siano stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto di Finanziamento e la Banca stabilisca l'importo così utilizzato; oppure (iii) con riferimento a qualsiasi contratto da finanziare in tutto o in parte con i proventi del Finanziamento, la Mutuataria, il Soggetto del Progetto o una sua Collegata abbiano posto in essere una qualsiasi Pratica Vietata durante l'appalto o l'esecuzione dello stesso, senza che la Mutuataria o il Garante abbiano intrapreso tempestivamente azioni adeguate e soddisfacenti per la Banca al fine di porre rimedio alla situazione, e la Banca stabilisca l'ammontare delle spese relative a tale contratto che sarebbero state altrimenti finanziabili con i proventi del Finanziamento; la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare l'equivalente di tale importo del Finanziamento. Tale cancellazione entrerà in vigore al momento della comunicazione. (d) Qualora, in conformità con le Policy e Procedure Operative, la Banca determini che la Mutuataria ( diversa dal Membro), il Soggetto del Progetto o una sua Affiliata sono stati inclusi nell'elenco della Banca di soggetti o di entità non idonei ad aggiudicarsi un contratto finanziato dalla Banca o a ricevere finanziamenti dalla Banca, come visionabile sul sito web della Banca, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tutto o parte del Finanziamento. Tale cancellazione entrerà in vigore al momento della comunicazione. (e) Ove la Banca riceva dal Garante una comunicazione di risoluzione ai sensi della Sezione 7.05 in relazione a qualsiasi importo del Finanziamento che non sia stato utilizzato, tali importi saranno considerati cancellati dalla Banca. Sezione 7.03. Impegno di Rimborso Incondizionato non Soggetto a Sospensione o Cancellazione Nessuna cancellazione o sospensione sarà applicata agli importi soggetti a un Impegno di Rimborso incondizionato sottoscritto dalla Banca ai sensi della Sezione 3.02(c), salvo quanto espressamente previsto in tale impegno. Sezione 7.04. Obblighi della Mutuataria e del Garante Fatte salve la cancellazione o la sospensione, tutte le disposizioni del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia continueranno ad avere piena validità ed efficacia, salvo quanto specificamente previsto nei presenti termini. Sezione 7.05. Cancellazione della Garanzia Ove la Mutuataria non abbia effettuato il pagamento del capitale o degli interessi o qualsiasi altro pagamento richiesto ai sensi del Contratto di Finanziamento (per ragioni diverse da fatti o omissioni del Garante) e tale pagamento sia stato effettuato dal Garante, quest'ultimo potrà, previa consultazione con la Banca, mediante comunicazione alla Banca e alla Mutuataria, porre fine ai propri obblighi ai sensi del Accordo di garanzia in relazione a qualsiasi importo del Finanziamento che non sia stato utilizzato prima della data di ricezione di tale comunicazione da parte della Banca e che non sia soggetto ad alcun Impegno di Rimborso incondizionato emesso dalla Banca ai sensi della Sezione 3.02(b). Al ricevimento di tale comunicazione da parte della Banca, gli obblighi del Garante in relazione a tale importo cesseranno di essere efficaci. Sezione 7.06. Eventi di Accelerazione della Scadenza Al verificarsi di uno seguenti eventi ( e sintanto che lo stesso sia in essere), in qualsiasi momento durante il protrarsi dello stesso, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare il Finanziamento e dichiarare immediatamente esigibile l'importo in linea capitale del Finanziamento in essere in quel momento, unitamente ai relativi interessi e Oneri e, a seguito di tale dichiarazione, tale importo in linea capitale, unitamente agli interessi e agli Oneri, saranno immediatamente esigibili: (a) Un evento di cui alla Sezione 7.01(a)(i) o 7.01(a)(ii) si sia verificato e si sia protratto per quindici giorni dalla data di tale evento. (b) Un evento di cui alla Sezione 7.01(a)(iii) o 7.01(a)(iv) si sia verificato e si sia protratto per i trenta giorni successivi alla comunicazione da parte della Banca alla Mutuataria e al Garante. (c) Un Indebitamento Estero della Mutuataria o del Garante è dichiarato scaduto ed esigibile prima della scadenza prevista. (d) La Mutuataria (diversa da un membro della Banca) o qualsiasi Soggetto del Progetto non sia in grado di adempiere ai propri debiti alla relativa scadenza o sia stata intrapresa un'azione o un procedimento da parte della Mutuataria o di qualsiasi Soggetto del Progetto o di terzi ai fini della distribuzione tra i suoi creditori degli Assets della Mutuataria o del Soggetto del Progetto. (e) Un'autorità o ente avente giurisdizione o Controllo sulla Mutuataria o su un Soggetto del Progetto abbia avviato azioni per lo scioglimento o la liquidazione, o la sospensione delle attività, della Mutuataria (diversa da un membro della Banca) o di un Soggetto del Progetto. (f) Si sia verificato ogni altro evento eventualmente specificato nel Contratto di Finanziamento come rilevante ai fini della presente Sezione è verificato e si è protratto per il periodo.
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