Accordo di supporto
Art. VII
20 / 25Ulteriori garanzie
In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO VII - ULTERIORI GARANZIE
Sezione 7.01 Ciascuna Parte, a proprie spese, dovrà, e si adopererà in ogni modo ragionevole per far sì che eventuali terze parti che si rendano necessarie procedano a, sottoscrivere e consegnare tempestivamente i documenti, e compiere gli atti che possono essere ragionevolmente richiesti al fine di dare piena efficacia al presente Contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-11-06;163#art-ads-vii