Accordo di garanzia
Art. II
2 / 25Garanzia; altri obblighi
In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO II - GARANZIA; ALTRI OBBLIGHI
Sezione 2.01. Garanzia
(a) Il Garante garantisce incondizionatamente a favore: (i) della Banca; e (ii) successivamente a ciascuna Cessione, di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti), in qualità di obbligato principale e non come mero fideiussore, l'integrale e puntuale pagamento di ogni e qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia alla scadenza prevista, sia per accelerazione della scadenza stessa o altro, e il puntuale adempimento di tutti gli altri obblighi della Mutuataria, il tutto come previsto nel Contratto di Finanziamento.
(b) Il Garante riconosce, conferma e concorda che la Banca potrà, di volta in volta, ai termini e alle condizioni di cui al l' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, cedere a CDP ( ciascuna una "Cessione") (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuna Erogazione (o Erogazioni) effettuate dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia e (ii) tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca relativi al presente accordo (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) (dove (i) e (ii) sono i "Diritti Ceduti") ma ad esclusione dei Diritti Esclusi.
(c) Il Garante riconosce, conferma e concorda che, al fine di effettuare ciascuna Cessione, la Banca dovrà trasmettere una comunicazione di cessione alla Mutuataria e al Garante e, successivamente, tale Cessione avrà effetto dalla data indicata in tale comunicazione di cessione.
(d) Fermo restando quanto precede, il Garante riconosce, conferma e concorda che la garanzia incondizionata relativa agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento di cui alla precedente Sezione 2.01(a), ferma qualsivoglia Cessione, continuerà ad avere piena forza ed efficacia e rimarrà legale, valida e vincolante in relazione a ciascuna Erogazione, al Finanziamento e al Contratto di Finanziamento (i) a beneficio di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) con riferimento ai Diritti Ceduti e (ii) a beneficio della Banca in relazione a qualsiasi suo diritto, titolo, interesse e beneficio ai sensi del presente accordo che non costituisca un Diritto Ceduto.
(e) Il Garante riconosce, conferma e concorda che alla, e a partire dalla, data indicata in una comunicazione di cessione emessa ai sensi della Sezione 3.02(b) dell' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, il Garante effettuerà ogni pagamento dovuto ai sensi della presente Garanzia direttamente a CDP (nella misura in cui tale pagamento sia riferibile ai Diritti Ceduti) e alla Banca (nella misura in cui tale pagamento non sia riferibile ai Diritti Ceduti).
Sezione 2.02. Ultimazione del Progetto
Ogniqualvolta vi sia ragionevole motivo di ritenere che i fondi a disposizione della Mutuataria siano inadeguati a far fronte alle spese stimate necessarie per la realizzazione del Progetto, il Garante adotterà tempestivamente delle misure ritenute soddisfacenti per la Banca al fine di fornire alla Mutuataria, o far sì che alla Mutuataria siano forniti, i fondi necessari per far fronte a tali spese e requisiti.
Sezione 2.03. Ulteriori Obblighi
In aggiunta agli impegni generali di cui agli Articoli IV, V e VI dei Termini e Condizioni Standard, il Garante, salvo diverso accordo della Banca, adotterà, e farà in modo che vengano adottate tutte le misure necessarie a:
consentire alla Mutuataria di adempiere a tutti gli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento e di porre rimedio a tutti gli impedimenti, legali o di altro tipo, alle questioni relative alla realizzazione del Progetto e, mediante i propri enti preposti, assistere la Mutuataria nell'ottenimento di permessi o licenze ufficiali per la realizzazione del Progetto; e
fornire tempestivamente, di volta in volta, su richiesta della Banca, o fare in modo che vengano forniti, ulteriori documenti e altre prove in relazione al Contratto di Finanziamento e/o al presente accordo o alle relative modifiche, come eventualmente richiesti dalla Banca, e, a titolo esemplificativo, provvedere all'accettazione, alla sottoscrizione e/o alla controfirma di tali documenti e/o evidenze,
fermo restando che, con riferimento alla presente Sezione 2.03, nella misura in cui una qualsiasi delle materie di cui sopra sia un Diritto Ceduto, CDP beneficerà della presente Sezione.
Sezione 2.04. Ruolo del Governo della Repubblica Italiana
(a) Il Governo della Repubblica Italiana è divenuto parte del presente accordo allo scopo di riconoscere e confermare le dichiarazioni, le conferme e gli accordi del Garante e della Banca a favore di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) a seguito dell'efficacia della Cessione. Il Governo della Repubblica Italiana non assumerà alcuna responsabilità od obbligo ai sensi del presente accordo nè sarà tenuto ad intraprendere alcuna azione ai sensi del presente accordo o di qualsiasi questione derivante dal contenuto del presente accordo in conseguenza del fatto di essere divenuta parte del presente Accordo.
(b) Fatti salvi i Diritti Esclusi (che non sono da intendersi ceduti con la Cessione), al, e a partire dal, momento in cui una cessione di Diritti Ceduti ai sensi dell' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione diventi efficace, ogni riferimento alla Banca nel presente accordo dovrà essere invece inteso, in relazione a tali Diritti Ceduti, un riferimento a CDP in relazione a tali Diritti Ceduti.
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