Art. 8 · Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione
Capo I

Art. 8

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Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione

In vigore dal 27 mar 2024
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate; b) all'articolo 66-ter: 1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 2) al comma 6, lettera a), le parole: «vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero» sono soppresse.
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