Art. 50 · LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

Art. 50

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Misure per la formazione specialistica 1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
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