Art. 49 · LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

Art. 49

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «articoli 473 e 474,» sono inserite le seguenti: «517-quater,».
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