Art. 31 · LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

Art. 31

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica 1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall', comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonchè di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonchè della figura del manager di destinazione. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione del comma 1. 3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206#art-31