Art. 28 · LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

Art. 28

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie 1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorchè oggetto di elaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.
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