Art. 25 · LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

Art. 25

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Imprese culturali e creative 1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione. 2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonchè il lavoratore autonomo che: a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purchè sia soggetto passivo di imposta in Italia; b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali. 3. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall', comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo. 5. Ai fini del presente articolo, si definiscono: a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all', comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) «attività e prodotti culturali»: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonchè i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura. 6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonchè le ipotesi di revoca. 7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai fini di quanto previsto dall' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8. 8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse. 9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.
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