Art. 32 · Divulgazione di informazioni
AccordoTitolo IV

Art. 32

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Divulgazione di informazioni

In vigore dal 22 dic 2023
. Divulgazione di informazioni I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle parti, nonché gli altri funzionari che operano nell'ambito del presente accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare a terzi le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare le informazioni in materia di sicurezza e le informazioni relative a società o imprese, ai loro rapporti commerciali o ai loro componenti di costi.
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