Art. 30 · Risoluzione delle controversie e arbitrato
AccordoTitolo IV

Art. 30

30 / 40

Risoluzione delle controversie e arbitrato

In vigore dal 22 dic 2023
. Risoluzione delle controversie e arbitrato 1. In caso di controversie sorte tra le parti in materia di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato misto, in conformità dell', paragrafo 5, del presente accordo. Nei casi in cui il comitato misto adotta decisioni nell'ambito di questa procedura relativa all'interpretazione o all'applicazione dei requisiti e delle norme di cui all'allegato I del presente accordo, tali decisioni devono rispettare le sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione dei requisiti e delle norme pertinenti, nonché le decisioni della Commissione europea che sono prese a norma dei requisiti e delle norme corrispondenti. 2. Ciascuna parte può sottoporre qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo che non sia stato possibile risolvere in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, secondo la procedura seguente: a) ciascuna parte designa un arbitro entro 60 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte della commissione di arbitrato, inviata dall'altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro è designato dagli altri due arbitri entro ulteriori sessanta giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti non ha designato un arbitro, o se non è stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte può chiedere al presidente del consiglio ICAO di designare, a seconda del caso, uno o più arbitri. Se il presidente del consiglio ICAO è della stessa nazionalità di una delle parti, gli arbitri sono nominati dal vicepresidente più anziano del consiglio ICAO che non abbia un'incompatibilità in tal senso; b) il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente della commissione di arbitrato; c) la commissione di arbitrato fissa di comune accordo il proprio regolamento interno; e d) fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti. 3. A richiesta di una delle parti il collegio arbitrale, può ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva del collegio. 4. Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti. Il collegio arbitrale cerca di adottare tutte le decisioni, siano esse provvisorie o definitive, per consenso. Laddove il consenso non sia possibile, il tribunale di arbitrato adotta le decisioni a maggioranza. 5. Se una delle parti non agisce in conformità di una decisione della commissione di arbitrato adottata ai sensi del presente articolo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte può limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da essa concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-30