Art. 24 · Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per il trasporto aereo
AccordoTitolo III

Art. 24

24 / 40

Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per il trasporto aereo

In vigore dal 22 dic 2023
. Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per il trasporto aereo 1. Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorità o organi competenti nella materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano giusti, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le categorie di utenti. Fatto salvo l' del presente accordo, gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non devono eccedere, il costo totale sostenuto dalle competenti autorità o organi per fornire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di oneri sono offerti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri sono imposti ai vettori aerei dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti. I diritti d'utenza sono stabiliti dalle autorità o enti competenti delle parti per la riscossione in valuta nazionale o in valuta estera. 2. Ciascuna parte promuove o richiede consultazioni in conformità della normativa vigente, tra le autorità o gli organi competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e i vettori aerei e/o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e assicura che le autorità o gli organi competenti per la riscossione e i vettori aerei, o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, si scambino reciprocamente le informazioni che risultino necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruità di tali oneri di uso, in conformità dei principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna parte assicura che le autorità o gli organi competenti per la riscossione degli oneri di uso comunichino agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire a tali autorità di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima dell'effettuazione delle modifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-24