Art. 21 · Abolizione di restrizioni quantitative
AccordoTitolo III

Art. 21

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Abolizione di restrizioni quantitative

In vigore dal 22 dic 2023
. Abolizione di restrizioni quantitative 1. Fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni previste dal presente accordo. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non osta a che le parti possano vietare o imporre restrizioni su tali trasferimenti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, di tutela della salute e della vita di persone, animali o piante, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti.
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