Accordo›Titolo III
Art. 18
18 / 40Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo
In vigore dal 22 dic 2023
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Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo
1. Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo di una parte, le autorità competenti dell'altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della nazionalità adottate dalle autorità competenti della prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione o permesso tecnico, le autorità competenti della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorità competenti dell'altra parte, non siano rispettate le condizioni di cui all' del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorità, motivando in modo sostanziale la loro posizione. In tal caso ciascuna parte può chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorità competenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nel più breve tempo possibile.
Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte può sottoporre la questione all'esame del comitato misto.
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