Art. 16 · Concessione di diritti
AccordoTitolo III

Art. 16

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Concessione di diritti

In vigore dal 22 dic 2023
. Concessione di diritti 1. Ciascuna parte concede all'altra parte, in conformità degli allegati II e III del presente accordo, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori aerei dell'altra parte: a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (scopi non commerciali); c) nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul proprio territorio al fine di caricare e scaricare traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e d) gli altri diritti specificati nel presente accordo. 2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle compagnie aeree dell'Ucraina il diritto di imbarcare, nel territorio di uno Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati a un altro punto nel territorio di tale Stato membro.
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