Art. 10 · Ambiente
AccordoTitolo II

Art. 10

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Ambiente

In vigore dal 22 dic 2023
. Ambiente 1. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di sviluppo e attuazione della politica del trasporto aereo. Le parti riconoscono che sono necessari interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente. 2. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative all'ambiente specificati nell'allegato I, parte D, del presente accordo, alle condizioni stabilite nel presente articolo. 3. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. 4. Le parti cooperano per garantire l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare i requisiti e le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attività di trasporto aereo sull'ambiente e di garantire che le eventuali misure adottate per mitigare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo. 5. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa a limitare la facoltà delle autorità competenti di una parte di adottare tutte le misure appropriate per prevenire o affrontare altrimenti il problema dell'impatto ambientale del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano applicate senza distinzione di nazionalità e siano pienamente coerenti con i diritti e gli obblighi delle parti in base al diritto internazionale.
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