Art. 19 · LEGGE 24 novembre 2023, n. 168

Art. 19

LEGGE 24 novembre 2023, n. 168

In vigore dal 9 dic 2023
Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 novembre 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Piantedosi, Ministro dell'interno Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
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