Art. 4
4 / 10Princìpi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi
In vigore dal 30 nov 2023
Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi
1. Nell'esercizio della delega di cui all', comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all', ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:
a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:
1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C 4787 final, del 15 luglio 2022;
4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;
5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure;
6) fermo restando quanto previsto all', comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:
1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle più idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;
2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;
3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;
4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-10-27;160#art-4