Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 14 ott 2023
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'Atto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;141#art-rd-2