Art. 7 · Tasse di designazione
Atto di Ginevra

Art. 7

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Tasse di designazione

In vigore dal 14 ott 2023
Tasse di designazione [Tasse di designazione prescritte] Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, le tasse prescritte includono una tassa di designazione per ogni Parte contraente designata. [Tassa di designazione individuale] Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame e ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può notificare al Direttore generale, tramite una dichiarazione, che per ogni domanda internazionale nella quale essa è designata, nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda internazionale, la tassa di designazione prescritta di cui al paragrafo 1 sia sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Tale importo può essere fissato da detta Parte contraente per il periodo iniziale di protezione e per ciascun periodo di rinnovo o per il periodo massimo di protezione autorizzato dalla Parte contraente interessata. Tuttavia, l'importo non può superare quello che l'Ufficio di detta Parte contraente avrebbe diritto a ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione da detto importo della somma risparmiata attraverso la procedura internazionale. [Trasferimento delle tasse di designazione] Le tasse di designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasferite dall'Ufficio internazionale alle Parti contraenti a favore delle quali sono state versate.
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