Art. 6 · Priorità
Atto di Ginevra

Art. 6

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Priorità

In vigore dal 14 ott 2023
Priorità [Rivendicazione della priorità] a) La domanda internazionale, ai sensi dell' della Convenzione di Parigi, può contenere una dichiarazione rivendicante la priorità di una o più domande precedenti depositate in o per un paese parte di detta Convenzione, o membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. b) Il Regolamento può stabilire che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso il Regolamento stabilisce il termine entro il quale tale dichiarazione può essere presentata. [Domanda internazionale quale base per la rivendicazione della priorità] A partire dalla data di deposito, e indipendentemente dal suo esito, la domanda internazionale equivale a un deposito regolare ai sensi dell' della Convenzione di Parigi.
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