Art. 5 · Contenuto della domanda internazionale
Atto di Ginevra

Art. 5

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Contenuto della domanda internazionale

In vigore dal 14 ott 2023
Contenuto della domanda internazionale [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale] La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte e deve contenere, o essere accompagnata da: i) una domanda di registrazione internazionale a norma del presente Atto; ii) le informazioni prescritte concernenti il richiedente; iii) il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, presentate nella forma prescritta; tuttavia, qualora si tratti di un disegno industriale (bidimensionale) e se viene presentata una domanda di differimento della pubblicazione, in conformità al paragrafo 5, la domanda internazionale può, anziché contenere le riproduzioni, essere accompagnata dal numero prescritto di campioni del disegno industriale; iv) l'indicazione, quale prescritta, del prodotto o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato; v) l'indicazione delle Parti contraenti designate; vi) le tasse prescritte; vii) ogni altra indicazione prescritta. [Contenuto obbligatorio aggiuntivo della domanda internazionale] a) Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame e la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto esige che la domanda per la protezione di un disegno o modello industriale contenga alcuni degli elementi specificati alla lettera b) affinché le venga accordata una data di deposito ai sensi di tale legislazione, può notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione. b) Possono essere notificati, conformemente alla lettera a), i seguenti elementi: i) indicazioni sull'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda; ii) una breve descrizione della riproduzione o degli elementi caratteristici del disegno o modello industriale oggetto della domanda; iii) una rivendicazione. c) Se la domanda internazionale contiene la designazione di una Parte contraente che ha effettuato una notifica conformemente alla lettera a), essa deve contenere inoltre, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica. [Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale] La domanda internazionale può contenere o essere corredata da altri elementi specificati nel Regolamento. [Più disegni e modelli industriali nella stessa domanda internazionale] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere due o più disegni o modelli industriali. [Richiesta di differimento della pubblicazione] La domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.
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