Art. 32 · Denuncia del presente Atto
Atto di Ginevra

Art. 32

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Denuncia del presente Atto

In vigore dal 14 ott 2023
Denuncia del presente Atto [Notifica] Ogni Parte contraente può denunciare il presente Atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale. [Data dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica o a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. La denuncia, al momento in cui acquisisce efficacia, non incide in alcun modo sull'applicazione del presente Atto alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la Parte contraente che ha presentato la denuncia.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141#art-adg-32