Art. 28 · Decorrenza delle ratifiche e delle adesioni
Atto di Ginevra

Art. 28

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Decorrenza delle ratifiche e delle adesioni

In vigore dal 14 ott 2023
Decorrenza delle ratifiche e delle adesioni [Strumenti da prendere in considerazione] Ai fini del presente articolo sono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all', paragrafo 1, e che hanno una data di validità conforme all', paragrafo 3. [Entrata in vigore del presente Atto] Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione a condizione che, in base alle più recenti statistiche annuali raccolte dall'Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: i) nello Stato considerato o per tale Stato sono state depositate almeno 3.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali; ii) nello Stato considerato, o per tale Stato, sono state depositate almeno 1.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti in Stati diversi da questo. [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni] a) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa che abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente Atto è da esso vincolato a partire dalla data della sua entrata in vigore. b) Ogni altro Stato o organizzazione intergovernativa è vincolato dal presente Atto dopo tre mesi dalla data in cui ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure a qualsiasi data successiva indicata in tale strumento.
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