Art. 21 · Assemblea
Atto di Ginevra

Art. 21

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Assemblea

In vigore dal 14 ott 2023
Assemblea [Composizione] a) Le Parti contraenti sono membri della stessa Assemblea così come gli Stati vincolati dall' dell'Atto complementare del 1967. b) Ogni membro dell'Assemblea vi è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consulenti ed esperti e ogni delegato può rappresentare una sola Parte contraente. c) I membri dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea in qualità di osservatori. [Funzioni] a) L'Assemblea: i) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione, nonché all'applicazione del presente Atto; ii) esercita i diritti che le sono specificamente conferiti e svolge i compiti che le sono assegnati ai sensi del presente Atto o dell'Atto complementare del 1967; iii) impartisce direttive al Direttore generale sulla preparazione delle conferenze di revisione e stabilisce la convocazione di tali conferenze; iv) modifica il Regolamento; v) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l'Unione e gli fornisce gli orientamenti necessari in merito a questioni di competenza dell'Unione; vi) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell'Unione e ne approva i rendiconti; vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione; viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al perseguimento degli obiettivi dell'Unione; ix) fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera c), decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori; x) prende ogni altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile nell'ambito del presente Atto. b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver acquisito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. [Quorum] a) Ai fini della votazione su una questione determinata, il quorum è costituito dalla metà dei membri dell'Assemblea che sono Stati e che hanno diritto di voto su tale questione. b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in una sessione, il numero di membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su una questione determinata e sono rappresentati, è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell'Assemblea che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tali decisioni, tuttavia, ad eccezione di quelle concernenti il regolamento interno dell'Assemblea, diventano esecutive solo se le condizioni di seguito enunciate sono rispettate. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione e non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se, allo scadere di detto termine, il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, salvo che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza. [Deliberazione nell'Assemblea] a) L'Assemblea si adopera per deliberare per unanime consenso. b) Se non si perviene a una decisione per unanime consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso: i) ogni Parte contraente, che è uno Stato, dispone di un voto e vota unicamente a proprio titolo e ii) ogni Parte contraente, che è un'organizzazione intergovernativa, può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parte del presente Atto; nessuna organizzazione intergovernativa partecipa alla votazione se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa. c) Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall' dell'Atto complementare del 1967 le Parti contraenti non vincolate da detto articolo non hanno diritto di voto mentre, sulle questioni che riguardano unicamente le Parti contraenti, soltanto queste ultime hanno diritto di voto. [Maggioranze] a) Fatti salvi gli , paragrafo 2 e 26, paragrafo 2, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi. b) L'astensione non è considerata voto. [Sessioni] a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nella stessa sede dell'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso. c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale. [Regolamento interno] L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.
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