Atto di Ginevra
Art. 19
19 / 34Ufficio comune a più Stati
In vigore dal 14 ott 2023
Ufficio comune a più Stati
[Notifica relativa a un ufficio comune] Se più Stati che sono parte del presente Atto o che intendono diventarlo concordano di attuare l'unificazione delle proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:
i) che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali e
ii) che l'insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un'unica Parte contraente ai fini dell'applicazione degli , dal 3 al 18 e 31 del presente Atto.
[Momento in cui va presentata la notifica] La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata:
i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all', paragrafo 2;
ii) in caso di Stati parte del presente Atto, in qualsiasi momento dopo l'unificazione delle rispettive legislazioni nazionali.
[Data a partire dalla quale la notifica è valida] La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 ha effetto:
i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto;
ii) in caso di Stati parte del presente Atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;141#art-adg-19