Art. 19 · Ufficio comune a più Stati
Atto di Ginevra

Art. 19

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Ufficio comune a più Stati

In vigore dal 14 ott 2023
Ufficio comune a più Stati [Notifica relativa a un ufficio comune] Se più Stati che sono parte del presente Atto o che intendono diventarlo concordano di attuare l'unificazione delle proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale: i) che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali e ii) che l'insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un'unica Parte contraente ai fini dell'applicazione degli , dal 3 al 18 e 31 del presente Atto. [Momento in cui va presentata la notifica] La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata: i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all', paragrafo 2; ii) in caso di Stati parte del presente Atto, in qualsiasi momento dopo l'unificazione delle rispettive legislazioni nazionali. [Data a partire dalla quale la notifica è valida] La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 ha effetto: i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto; ii) in caso di Stati parte del presente Atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica.
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