Art. 17 · Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione
Atto di Ginevra

Art. 17

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Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

In vigore dal 14 ott 2023
Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione [Periodo iniziale della registrazione internazionale] La registrazione internazionale è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale. [Rinnovo della registrazione internazionale] La registrazione internazionale può essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di versare le tasse prescritte. [Durata della protezione nelle Parti contraenti designate] a) Posto che la registrazione internazionale venga rinnovata e, fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la durata della protezione in ciascuna Parte contraente designata è di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale. b) Se la legislazione di una Parte contraente designata prevede una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale per il quale la protezione è stata accordata ai sensi di tale legislazione, la durata della protezione è la stessa di quella prevista dalla legislazione di tale Parte contraente a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata. c) Ogni Parte contraente notifica al Direttore generale, con una dichiarazione, la durata massima della protezione prevista dalla propria legislazione. [Possibilità di rinnovo limitato] Il rinnovo della registrazione internazionale può essere effettuato nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate e per uno, alcuni o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale. [Registrazione e pubblicazione del rinnovo] L'Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel Registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
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