Atto di Ginevra
Art. 15
15 / 34Invalidazione
In vigore dal 14 ott 2023
Invalidazione
[Possibilità per il titolare di far valere i propri diritti] L'invalidazione, in tutto o in parte, degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una Parte contraente ad opera delle autorità competenti di detta Parte contraente designata, non può essere pronunciata senza che al titolare sia stata data, in tempo utile, la possibilità di far valere i propri diritti.
[Notifica dell'invalidazione] L'ufficio della Parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati, se ne è a conoscenza, notifica l'invalidazione all'Ufficio internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;141#art-adg-15