Art. 13 · Prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello
Atto di Ginevra

Art. 13

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Prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello

In vigore dal 14 ott 2023
Prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello [Notifica di prescrizioni speciali] Ogni Parte contraente la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto, prevede che i disegni o modelli oggetto della stessa domanda soddisfino il criterio di unità di concetto, unità di produzione o unità d'utilizzo oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di articoli, o che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere rivendicato in una stessa domanda, può notificarlo al Direttore generale con una dichiarazione. Tuttavia tale dichiarazione non pregiudica il diritto del richiedente di includere due o più disegni o modelli industriali in una domanda internazionale in conformità all', paragrafo 4, anche qualora tale domanda designi la Parte contraente che ha prodotto la dichiarazione. [Effetto della dichiarazione] Tale dichiarazione consente all'ufficio della Parte contraente che l'ha presentata di rifiutare gli effetti della registrazione internazionale, in conformità all' paragrafo 1, finché non si ottemperi alla prescrizione notificata da tale Parte contraente. [Tasse supplementari in caso di divisione della registrazione] Laddove a seguito di una notifica di rifiuto ai sensi del paragrafo 2 una registrazione internazionale venga suddivisa presso l'ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare necessaria a tal fine.
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