Atto di Ginevra
Art. 12
12 / 34Rifiuto
In vigore dal 14 ott 2023
Rifiuto
[Diritto al rifiuto] L'ufficio di una Parte contraente designata può rifiutare in parte o del tutto gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta Parte contraente qualora le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di tale Parte contraente non siano soddisfatte relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; tuttavia, nessun ufficio può rifiutare, in parte o del tutto, gli effetti di una registrazione internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non ottempera, per quanto attiene alla forma o al contenuto, ai sensi della legislazione della Parte contraente interessata, alle prescrizioni previste nel presente Atto o nel Regolamento o a prescrizioni supplementari o differenti.
[Notifica di rifiuto] a) Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, entro il termine prescritto, dall'ufficio all'Ufficio internazionale con una notifica di rifiuto.
b) Ogni notifica di rifiuto indica tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto.
[Trasmissione della notifica di rifiuto; mezzi di ricorso] a) L'Ufficio internazionale trasmette al titolare senza indugio una copia della notifica di rifiuto.
b) Il titolare dispone degli stessi mezzi di ricorso previsti nel caso in cui il disegno o modello industriale oggetto della registrazione internazionale sia stato oggetto di una domanda di protezione ai sensi del diritto applicabile all'ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali mezzi consistono almeno nella possibilità di una revisione o di un riesame del rifiuto o di un ricorso contro tale rifiuto.
[Ritiro del rifiuto] Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o del tutto, dall'ufficio che lo ha notificato.
Storico versioni
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