Art. 11 · Differimento della pubblicazione
Atto di Ginevra

Art. 11

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Differimento della pubblicazione

In vigore dal 14 ott 2023
Differimento della pubblicazione [Disposizioni legislative delle Parti contraenti relative al differimento della pubblicazione] a) Qualora la legislazione di una Parte contraente preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di quello prescritto, tale Parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiarazione, il periodo di differimento autorizzato. b) Qualora la legislazione di una Parte contraente non preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale Parte contraente lo notifica al Direttore generale mediante una dichiarazione. [Differimento della pubblicazione] Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione ha luogo: i) se, allo scadere del periodo prescritto, nessuna delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 oppure, ii) se una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più Parti contraenti designate hanno presentato tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni. [Trattamento delle domande di differimento quando il differimento non è possibile ai sensi del diritto applicabile] Qualora sia stato chiesto il differimento della pubblicazione e una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale abbia dichiarato, a norma del paragrafo 1, lettera b), che la sua legislazione non prevede il differimento della pubblicazione, i) fatto salvo il punto ii), l'Ufficio internazionale notifica quanto sopra al richiedente; se, entro il termine prescritto, il richiedente non comunica per iscritto all'Ufficio internazionale il ritiro della designazione di detta Parte contraente, l'Ufficio internazionale non tiene conto della richiesta di differimento della pubblicazione; ii) se, invece di riproduzioni del disegno o modello industriale, sono allegati alla domanda internazionale campioni del disegno o modello industriale, l'Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di detta Parte contraente e, conseguentemente, lo notifica al richiedente. [Richiesta di pubblicazione anticipata o di accesso speciale alla registrazione internazionale] a) Durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; in tal caso, il periodo di differimento della pubblicazione di tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto alla data in cui questa richiesta perviene all'Ufficio internazionale. b) Durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, in qualsiasi momento il titolare può anche chiedere all'Ufficio internazionale di fornire a un terzo da lui designato un estratto di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o di autorizzare detto terzo ad avere accesso a tali disegni o modelli industriali. [Rinuncia e limitazione] a) Se in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2 il titolare rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati. b) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, il titolare limita la registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l'altro o gli altri disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati. [Pubblicazione e fornitura di riproduzioni] a) Allo scadere di qualsiasi periodo di differimento applicabile ai sensi del presente articolo, l'Ufficio internazionale pubblica la registrazione internazionale previo pagamento delle tasse prescritte. In caso di mancato pagamento delle tasse, come prescritto, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione. b) Se alla domanda internazionale sono allegati uno o più campioni del disegno industriale ai sensi dell', paragrafo 1, punto iii), il titolare fornisce all'Ufficio internazionale, entro il termine prescritto, il numero prescritto di copie della riproduzione di ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.
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