Art. 1 · Abbreviazioni
Atto di Ginevra

Art. 1

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Abbreviazioni

In vigore dal 14 ott 2023
ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DE L'AIA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI Abbreviazioni Ai fini del presente Atto deve intendersi per: i) "Accordo de L'Aia", l'Accordo de L'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, d'ora in avanti rinominato "Accordo de L'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali"; ii) "presente Atto", l'Accordo de L'Aia quale stabilito dal presente Atto; iii) "Regolamento", il Regolamento del presente Atto; iv) "prescritto", prescritto dal Regolamento; v) "Convenzione di Parigi", la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, come rivista e modificata; vi) "registrazione internazionale", la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata in conformità al presente Atto; vii) "domanda internazionale", una domanda di registrazione internazionale; viii) "Registro internazionale", la raccolta ufficiale, tenuta presso l'Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali che devono o possono essere registrati a norma del presente Atto o Regolamento, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati; ix) "persona", una persona fisica o una persona giuridica; x) "richiedente", la persona a nome della quale è depositata una domanda internazionale; xi) "titolare", la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel Registro internazionale; xii) "organizzazione intergovernativa", un'organizzazione intergovernativa idonea a diventare parte del presente Atto, in conformità con l', paragrafo 1, punto ii); xiii) "Parte contraente", ogni Stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Atto; xiv) "Parte contraente del richiedente", la Parte contraente o una delle Parti contraenti dalla quale il richiedente deriva il diritto a depositare una domanda internazionale in virtù del fatto di soddisfare, nei confronti di tale Parte contraente, almeno una delle condizioni indicate nell'; qualora il richiedente, in conformità all', possa derivare il diritto a depositare una domanda internazionale da due o più Parti contraenti, per "Parte contraente del richiedente" si intende quella che, tra le Parti contraenti, è indicata come tale nella domanda internazionale; xv) "territorio di una Parte contraente", laddove la Parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato e, laddove la Parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio su cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa; xvi) "ufficio", l'ente incaricato da una Parte contraente di concedere la protezione per disegni e modelli industriali avente efficacia sul territorio di tale Parte contraente; xvii) "ufficio d'esame", un ufficio che esamina, ex officio, le domande per la protezione di disegni e modelli industriali ivi depositate al fine di determinare, per lo meno, se tali disegni e modelli soddisfano il requisito di novità; xviii) "designazione", la richiesta che una registrazione internazionale abbia effetto in una Parte contraente; essa indica inoltre la registrazione di tale richiesta nel Registro internazionale; xix) "Parte contraente designata", e "ufficio designato", rispettivamente la Parte contraente e l'ufficio della Parte contraente ai quali si applica una designazione; xx) "Atto del 1934", l'atto, dell'Accordo de L'Aia, firmato a Londra il 2 giugno 1934; xxi) "Atto del 1960", l'atto, dell'Accordo de L'Aia, firmato a L'Aia il 28 novembre 1960; xxii) "Atto aggiuntivo del 1961", l'atto, aggiuntivo all'Atto del 1934, firmato a Monaco il 18 novembre 1961; xxiii) "Atto complementare del 1967", l'atto, complementare all'Accordo de L'Aia, firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, come modificato; xxiv) "Unione", l'Unione de L'Aia, istituita dall'Accordo de L'Aia del 6 novembre 1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall'Atto aggiuntivo del 1961, dall'Atto complementare del 1967 e dal presente Atto; xxv) "Assemblea", l'assemblea di cui all', paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi organo che sostituisca tale assemblea; xxvi) "Organizzazione", l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale; xxvii) "Direttore generale", il Direttore generale dell'Organizzazione; xxviii) "Ufficio internazionale", l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione; xxix) "strumento di ratifica", gli strumenti di accettazione o approvazione.
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