Allegato 6›Sez. B
Art. 5
77 / 96Attuazione di una soluzione concordata
In vigore dal 13 ott 2023
Attuazione di una soluzione concordata
1. Quando le parti della controversia sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Le misure o le iniziative adotttate per dare attuazione alla soluzione concordata sono comunicate per iscritto dalla parte della controversia che le adotta all'altra parte della controversia.
3. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata oggetto del procedimento; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tale procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle parti della controversia 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti della controversia, entro 15 giorni lavorativi il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione scritta finale dei fatti. Detta relazione scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
Storico versioni
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