Art. 4.6 · Fiscalità
AccordoCapo 4

Art. 4.6

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Fiscalità

In vigore dal 13 ott 2023
.6 Fiscalità 1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo1. ______  1 Con l'espressione "disposizioni del presente accordo", si intendono le disposizioni che accordano: a) un trattamento non discriminatorio agli investitori secondo le modalità e nella misura di cui all'.3 (Trattamento nazionale); e b) una tutela agli investitori e a loro investimenti dall'esproprio secondo le modalità e nella misura di cui all'.6 (Espropriazione). 2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri, o i diritti e gli obblighi di Singapore, derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore, spetta unicamente alle autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale. 3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra contribuenti sulla base di criteri razionali, ad esempio tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito1. ______  1 Si precisa che le parti concordano sul fatto che nessuna disposizione del presente accordo vieta misure fiscali intese a sostenere obiettivi di benessere sociale, di sanità pubblica od altri obiettivi sociali collettivi, o la stabilità macroeconomica, o agevolazioni fiscali collegate al luogo di costituzione dell'impresa e non alla cittadinanza dei suoi proprietari. Le misure fiscali a sostegno della stabilità macroeconomica sono misure in risposta a movimenti e tendenze nell'economia nazionale finalizzate a risolvere o prevenire squilibri sistemici che minacciano gravemente la stabilità dell'economia nazionale. 4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o mantenute in vigore misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno. 5. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a Singapore di adottare o mantenere in vigore le misure fiscali necessarie a proteggere i superiori interessi di ordine pubblico connessi alle specifiche limitazioni di spazio che interessano Singapore.
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