Allegato 10›Sez. C
Art. 4
90 / 96Scelta del mediatore
In vigore dal 13 ott 2023
Scelta del mediatore
1. Le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all' (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato.
2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di selezionare il mediatore estraendolo tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. I rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di essere presenti al sorteggio.
3. Il presidente del comitato o il suo delegato seleziona il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2.
4. Il mediatore non può essere cittadino nè dell'una nè dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.
5. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 11 si applica ai mediatori, mutatis mutandis.
Ai mediatori si applicano, mutatis mutandis, anche le regole da 4 a 8 e da 45 a 48 dell'allegato 9.
Storico versioni
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