Art. 4.2 · Processo decisionale
AccordoCapo 4

Art. 4.2

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Processo decisionale

In vigore dal 13 ott 2023
.2 Processo decisionale 1. Le parti possono adottare decisioni in seno al comitato, ove previsto dal presente accordo. Le decisioni adottate in sede di comitato sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. 2. Il comitato può formulare raccomandazioni appropriate, ove previsto dal presente accordo. 3. Il comitato adotta le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le parti.
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