Art. 4.16 · Durata
AccordoCapo 4

Art. 4.16

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Durata

In vigore dal 13 ott 2023
.16 Durata 1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. 2. La parte UE o Singapore possono notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare il presente accordo. 3. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2, fatto salvo l'.17 (Denuncia). 4. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna parte può chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 3. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una parte ha presentato tale richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4-16