Art. 4.15 · Entrata in vigore
AccordoCapo 4

Art. 4.15

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Entrata in vigore

In vigore dal 13 ott 2023
.15 Entrata in vigore 1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità alle rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono fissare un'altra data di comune accordo. 3. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o ai rispettivi successori. 4. a) Il presente accordo è provvisoriamente applicato, se le parti ne convengono. In questo caso, l'accordo si applica a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui l'Unione e Singapore si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure pertinenti. Le parti possono fissare un'altra data di comune accordo. b) Qualora una parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne dà notifica all'altra parte precisando di quali disposizioni si tratta. Nonostante quanto previsto al paragrafo 4, lettera a), a condizione che l'altra parte abbia espletato le procedure necessarie e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilità di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese successivo alla notifica. c) L'Unione o Singapore possono porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati a titolo provvisorio, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Nel periodo di applicazione provvisoria del presente accordo il comitato può esercitare le proprie funzioni. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo nel caso in cui sia posto termine all'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore.
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