Art. 4.12 · Relazioni con altri accordi
AccordoCapo 4

Art. 4.12

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Relazioni con altri accordi

In vigore dal 13 ott 2023
.12 Relazioni con altri accordi 1. Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'Unione e i suoi Stati mebri, da una parte, e Singapore, dall'altra parte, disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dall'accordo di partenariato e cooperazione. 2. Resta inteso le parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC. 3. a) Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'.12), compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali accordi, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo. b) Nel caso in cui il presente accordo sia applicato a titolo provvisorio in conformità dell'.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'.12), nonché dei diritti e degli obblighi derivanti da tali accordi, è sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo. In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'.12) riprendono a produrre effetti. c) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere presentata una domanda a norma delle disposizioni di uno degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'.12), relativa a un trattamento accordato durante il periodo di vigenza di tale accordo, in forza delle norme e delle procedure stabilite in tale accordo, e a condizione che non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione dell'accordo a norma del paragrafo 3, lettera b) oppure, qualora l'accordo non sia stato sospeso a norma del paragrafo 3, lettera b), dalla data di entrata in vigore del presente accordo. d) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), qualora cessi l'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore, può essere presentata una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) in relazione a un trattamento accordato durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo, a condizione che non siano trascorsi più di tre anni dalla data di cessazione dell'applicazione provvisoria. Ai fini del presente paragrafo, non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, lettera d).
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