Accordo›Capo 4
Art. 4.1
55 / 96Comitato
In vigore dal 13 ott 2023
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Comitato
1. Le parti istituiscono un comitato comprendente rappresentanti della parte UE e di Singapore ("comitato").
2. Il comitato, di norma, si riunisce alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti. Il comitato è copresieduto e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore, o dai rispettivi delegati.
Il comitato concorda il calendario delle riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, e può adottare il proprio regolamento interno.
3. Il comitato:
a) provvede al corretto funzionamento del presente accordo;
b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
c) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le parti;
d) esamina le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) e valuta eventuali miglioramenti, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali;
e) riesamina il funzionamento del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) in generale, anche tenendo conto di eventuali problemi derivanti dagli sforzi diretti all'istituzione del meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie previsto dall'.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie);
f) fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e
g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente una materia oggetto del presente accordo.
4. Il comitato può, previo accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti giuridici, decidere di:
a) nominare i membri del tribunale e i membri del tribunale d'appello a norma dell'.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 2 e dell'.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 2, aumentare o diminuire il numero dei membri a norma dell'.9, paragrafo 3, e dell'.10, paragrafo 3, nonché destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'.11 (Norme etiche), paragrafo 5;
b) fissare l'onorario mensile dei membri del tribunale a norma dell'.9, paragrafo 12, e del tribunale d'appello a norma dell'.10, paragrafo 11, e fissare il compenso giornaliero dei membri in funzione presso una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'.9, paragrafo 13 e dell'.10, paragrafo 12;
c) trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e spese dei membri del tribunale a norma dell'.9, paragrafo 15, e del tribunale d'appello a norma dell'.10, paragrafo 13;
d) specificare le misure transitorie necessarie a norma dell'.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie);
e) adottare regole tariffarie supplementari a norma dell'.21 (Spese), paragrafo 5;
f) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti); e
g) adottare norme che integrano il regolamento di risoluzione delle controversie applicabile o le regole incluse negli allegati.
Tali norme sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).
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