Art. 4.1 · Comitato
AccordoCapo 4

Art. 4.1

55 / 96

Comitato

In vigore dal 13 ott 2023
.1 Comitato 1. Le parti istituiscono un comitato comprendente rappresentanti della parte UE e di Singapore ("comitato"). 2. Il comitato, di norma, si riunisce alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti. Il comitato è copresieduto e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore, o dai rispettivi delegati. Il comitato concorda il calendario delle riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, e può adottare il proprio regolamento interno. 3. Il comitato: a) provvede al corretto funzionamento del presente accordo; b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali; c) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le parti; d) esamina le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) e valuta eventuali miglioramenti, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali; e) riesamina il funzionamento del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) in generale, anche tenendo conto di eventuali problemi derivanti dagli sforzi diretti all'istituzione del meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie previsto dall'.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie); f) fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente una materia oggetto del presente accordo. 4. Il comitato può, previo accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti giuridici, decidere di: a) nominare i membri del tribunale e i membri del tribunale d'appello a norma dell'.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 2 e dell'.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 2, aumentare o diminuire il numero dei membri a norma dell'.9, paragrafo 3, e dell'.10, paragrafo 3, nonché destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'.11 (Norme etiche), paragrafo 5; b) fissare l'onorario mensile dei membri del tribunale a norma dell'.9, paragrafo 12, e del tribunale d'appello a norma dell'.10, paragrafo 11, e fissare il compenso giornaliero dei membri in funzione presso una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'.9, paragrafo 13 e dell'.10, paragrafo 12; c) trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e spese dei membri del tribunale a norma dell'.9, paragrafo 15, e del tribunale d'appello a norma dell'.10, paragrafo 13; d) specificare le misure transitorie necessarie a norma dell'.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie); e) adottare regole tariffarie supplementari a norma dell'.21 (Spese), paragrafo 5; f) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti); e g) adottare norme che integrano il regolamento di risoluzione delle controversie applicabile o le regole incluse negli allegati. Tali norme sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4-1