Art. 4 · Regole del procedimento di mediazione
Allegato 6Sez. A

Art. 4

76 / 96

Regole del procedimento di mediazione

In vigore dal 13 ott 2023
Regole del procedimento di mediazione 1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte della controversia che ha chiesto l'avvio del procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della controversia una descrizione scritta dettagliata del problema, che descrive in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra parte della controversia può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle parti della controversia può inserire nella propria descrizione del problema o tra le proprie osservazioni le informazioni che ritenga pertinenti. 2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, può consultare queste ultime congiuntamente o separatamente, può chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e può fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia. 3. Il mediatore può offrire consulenza e può sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il capo 2 (Protezione degli investimenti). 4. Il procedimento di medizione si svolge nel territorio della parte della controversia cui è indirizzata la richiesta oppure, di comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità. 5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie. 6. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte della controversia. 7. Il procedimento di mediazione si conclude: a) con l'adozione ad opera delle parti della controversia di una soluzione concordata, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale adozione; b) con un accordo delle parti della controversia in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale accordo; c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione; d) con una dichiarazione scritta di una delle parti della controversia al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4