Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.8
18 / 96Finanziamento da parte di terzi
In vigore dal 13 ott 2023
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Finanziamento da parte di terzi
1. La parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi notifica all'altra parte della controversia e al tribunale il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore.
2. La notifica è effettuata al momento della presentazione della domanda oppure senza ritardo non appena l'accordo di finanziamento da parte di terzi è concluso o la donazione o sovvenzione è effettuata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-8