Art. 3.7 · Condizioni per la presentazione della domanda
AccordoCapo 3Sez. A

Art. 3.7

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Condizioni per la presentazione della domanda

In vigore dal 13 ott 2023
.7 Condizioni per la presentazione della domanda 1. È possibile presentare una domanda a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la presentazione della domanda è corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia in conformità delle procedure di cui alla presente sezione e della scelta di uno dei meccanismi di cui all'.6 (Presentazione delle domande al tribunale), paragrafo 1, come meccanismo applicabile alla risoluzione della controversia; b) sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'.3 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento a norma dell'.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento); c) la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento presentati dal ricorrente erano conformi alle disposizioni di cui rispettivamente all'.3 (Consultazioni), paragrafo 2, e all'.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1; d) le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'.3 (Consultazioni); e) tutte le richieste specificate nella domanda presentata a norma dell'.6 (Presentazione della domanda al tribunale) trovano giustificazione nel trattamento descritto nell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento presentato a norma dell'.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento); e f) il ricorrente: i) ritira ogni eventuale altra domanda pendente, in relazione allo stesso trattamento che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), presentata al tribunale o depositata davanti a qualunque altro organo giurisdizionale interno o internazionale a norma dell'ordinamento interno o internazionale; ii) dichiara che non intende presentare una simile domanda in futuro; e iii) dichiara che non darà esecuzione a qualunque sentenza emessa a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva e che si asterrà dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), per "ricorrente" s'intende l'investitore e, se del caso, l'impresa stabilita in loco. In aggiunta, ai fini del paragrafo 1, lettera f), punto i), per "ricorrente" si intendono anche tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dell'investitore o, se del caso, dell'impresa stabilita in loco, oppure tutte le persone direttamente o indirettamente controllate dall'investitore o, se del caso, dall'impresa stabilita in loco. 3. Su richiesta del convenuto, il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora il ricorrente non soddisfi le condizioni o non abbia effettuato le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Nessuna disposizione del paragrafo 1, lettera f), impedisce al ricorrente di richiedere misure di protezione provvisorie davanti ai tribunali ordinari o amministrativi del convenuto prima dell'avvio di un procedimento dinanzi a una delle sedi di risoluzione delle controversie di cui all'.6 (Presentazione delle domande al tribunale) o in pendenza di tale procedimento. Ai fini del presente articolo, le misure di protezione provvisorie mirano unicamente a tutelare i diritti e gli interessi del ricorrente e non comportano il risarcimento di danni o una decisione sul merito della questione oggetto della controversia. 5. Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente o molto probabilmente insorta nel momento in cui il ricorrente abbia acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini su basi fattuali che il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. Il presente paragrafo fa salve eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.
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