Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.6
16 / 96Presentazione delle domande al tribunale
In vigore dal 13 ott 2023
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Presentazione delle domande al tribunale
1. Non prima di tre mesi dalla data della notifica dell'avviso a norma dell'.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), il ricorrente può presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie1 seguenti:
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 1 Si precisa che: a) le norme dei pertinenti meccanismi di
risoluzione delle controversie si applicano fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla presente sezione, integrate dalle decisioni adottate a norma dell'.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera g); e b) sono irricevibili le domande presentate dal rappresentante di un gruppo formato da un numero indeterminato di ricorrenti non identificati che intenda esperire il procedimento difendendo gli interessi di tali ricorrenti e prendendo tutte le decisioni relative all'esercizio della domanda presentata per loro conto.
a) la convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 (di seguito "ICSID"), a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito;
b) la convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (di seguito, "regolamento del meccanismo supplementare ICSID"), a condizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito1;
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 1 Ai fini delle lettere a) e b) il termine "Stato" include
l'Unione, se l'Unione aderisce alla Convenzione ICSID.
c) il regolamento arbitrale della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure
d) qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle parti della controversia.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo costituisce il consenso del convenuto alla presentazione della domanda a norma della presente sezione. Il consenso a norma del paragrafo 1 e la presentazione della domanda a norma della presente sezione sono ritenuti conformi alle disposizioni:
a) del capo II della convenzione ICSID e del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per il consenso scritto delle parti della controversia; e
b) di cui all'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958, (di seguito "convenzione di New York") per una "convenzione scritta".
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