Accordo›Sez. B
Art. 3.46
54 / 96Termini
In vigore dal 13 ott 2023
.46
Termini
1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo agli atti o ai fatti cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.
2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo tra le parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-46