Art. 3.45 · Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
AccordoSez. B

Art. 3.45

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Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

In vigore dal 13 ott 2023
.45 Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie della presente sezione non pregiudica eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una parte abbia avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica ai sensi della presente sezione oppure dell'OMC, tale parte non può avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura fino a quando non si sia concluso il primo procedimento. Inoltre, una parte non avvia un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione e a norma dell'accordo OMC, a meno che la controversia non verta su obblighi, sostanzialmente differenti tra di loro, dei due accordi oppure qualora la sede prescelta non sia in grado, per motivi procedurali o di giurisdizione, di formulare conclusioni in merito alla domanda relativa alla violazione di tale obbligo, a condizione che ciò non sia il risultato di un comportamento negligente di una delle parti della controversia. 3. Ai fini del paragrafo 2: a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio a norma dell' dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, del DSU; e b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato a norma dell'.32 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, o quando le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'.39 (Soluzione concordata). 4. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Nè l'accordo OMC nè l'ALS/UE-S possono essere invocati per impedire a una parte di prendere le misure del caso a norma dell'.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) della presente sezione.
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